Con il Decreto Del Presidente Del Consiglio Dei Ministri 16 settembre 2020 (in G.U.R.I. 19 novembre 2020 n. 288) è stata regolamentata la composizione e modalità di funzionamento della Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
Il mutato contesto normativo di riferimento e in coerenza con le tipologie di rischio individuate all’articolo 16 del Codice della protezione civile ha reso necessario apportare alcune modifiche alle regole di tale Commissione, la cui funzione principale è fornire pareri di carattere tecnico-scientifico su quesiti del Capo Dipartimento e dare indicazioni su come migliorare la capacità di valutazione, previsione e prevenzione dei diversi rischi, a cui si è aggiunta la possibilità di formulare proposte per migliorare le capacità di valutazione, previsione e prevenzione rispetto alle diverse tipologie di rischio.
La nuova composizione della Commissione si articola in un ufficio di presidenza e in quattro settori inerenti alle diverse tipologie di rischio, settore rischi sismico e da maremoto, settore rischio vulcanico, settore rischi idraulico, idrogeologico, da fenomeni meteorologici avversi, da deficit idrico e da incendi boschivi e settore rischi antropici e tecnologici (chimico, nucleare, radiologico, tecnologico, industriale, da trasporti, ambientale, igienico-sanitario e da rientro incontrollato di oggetti e detriti spaziali).