L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con la chiusura dell'istruttoria I781 nei confronti degli Ordini di Roma, Firenze e Torino, rei di aver pubblicato sui propri siti internet istituzionali le previgenti tariffe professionali, ora abrogate, ha chiarito dall'Antitrust che il D.M. n. 140/2012, tuttora vigente, regola i compensi professionali in sede di giudizio, che i professionisti sono tenuti a stipulare con il committente un contratto in forma scritta al momento dell’affidamento dell’incarico, secondo quanto stabilito dal nuovo codice deontologico, e che l'assenza di contratto scritto costituisce illecito disciplinare, nonché che in caso di contrasto tra professionista e cliente, l'Ordine ha la facoltà di prevenire un contenzioso giudiziale, anche attraverso il parere che gli compete istituzionalmente ex art. 37 RD. 2537/1925 ed ex art 636 c.p.c. I Consigli degli Ordini dovranno, comunque, astenersi da condotte che violino il principio della centralità dell’accordo negoziale, al fine di ripristinare l’abrogato sistema tariffario.

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