È stato convertito il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77 (in G.U.R.I. 18 luglio 2020 n. 180), recante: «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19».
Sono quindi divenuti legge dello Stato le disposizioni relative alla detrazione pari al 110% delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica (anche attraverso interventi di demolizione e ricostruzione) e di misure antisismiche sugli edifici (anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici) sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021.
In particolare, avranno diritto alle agevolazioni per interventi antisismici e riqualificazione energetica le prime e seconde case in condominio e le prime e seconde case unifamiliari.
Sarà possibile usufruire di tali agevolazioni o mediante l'utilizzo del credito d’imposta, o mediante la cessione del credito alla ditta che ha eseguito i lavori, che potrà utilizzarlo per incassarlo subito o potrà essa stessa usufruire del credito d'imposta.
Per un quadro definitivo e completo, occorrerà verificare i contenuti delle disposizioni attuative, ovvero il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate con le regole sullo sconto in fattura e la cessione del credito, il decreto sui tetti di spesa e i massimali di costo degli interventi, su cui i professionisti dovranno basarsi per il rilascio delle asseverazioni, e il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico con le modalità di trasmissione delle asseverazioni all’Enea.