Con la Legge 25 giugno 2020, n. 70 (in G.U.R.I. 29 giugno 2020 n. 162) è stato convertito il decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28 recante: «Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonchè disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19».

Con tale testo, viene stabilito che, per la giustizia civile, il 30 giugno 2020 stabilisce la fine della fase emergenziale negli uffici giudiziari, prevedendo, per la possibilità di svolgere le udienze civili mediante collegamenti da remoto, che il giudice dovrà essere fisicamente presente nell'ufficio giudiziario e che il luogo fisico posto all'interno dell'ufficio giudiziario dal quale si collega il magistrato è da considerarsi, a tutti gli effetti di legge, aula d'udienza.

Per quanto riguarda le udienze penali, si esclude che possano tenersi con modalità da remoto le udienze di discussione finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio e le udienze nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti.

Con riguardo alla giustizia amministrativa, si prevede fino al 31 luglio 2020 la possibilità di svolgere la discussione orale nelle udienze camerali o pubbliche con modalità di collegamento da remoto, a richiesta di tutte le parti costituite o d’ufficio su disposizione del giudice, e ciò in base al decreto del Presidente del Consiglio di Stato che adotta apposite regole tecnico operative. Viene inoltre eliminato l’obbligo del deposito della copia in formato cartaceo degli atti processuali, aspetto che manteneva la concezione tradizionale del processo incentrato sull’utilizzo dei documenti cartacei.

 

 

 

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