Con la Legge 19 dicembre 2019, n. 157 (in G.U.R.I. 24 dicembre 2019 n. 301) è stato convertito con modificazioni il decreto legge 26 ottobre 2019, n.124, recante: “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”.
In sede di conversione, il comma 3-bis dell’articolo 50 ha apportato precisazioni sugli obblighi a carico di ordini professionali.
La disposizione ha modificato l’articolo 2-bis del decreto-legge n.101/2013, il quale prevede che “gli ordini e i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa, con propri regolamenti, si adeguano, tenendo conto delle relative peculiarità ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa, in quanto enti non gravanti sulla finanza pubblica”.
E' stato specificato, per gli Ordini, l’obbligo di adeguarsi a tale normativa, definendo che:
- per quanto riguarda il decreto legislativo n. 165/2001 l’obbligo di adeguamento riguarda i “soli principi” (e non, semplicemente, i “principi”, come in precedenza previsto);
- per quanto riguarda i principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa l’obbligo di adeguamento riguarda unicamente i principi “ad essi relativi” (ovvero i principi formulati con specifico riferimento agli ordini professionali, e non già i principi formulati con riferimento al settore pubblico).