Con il Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (in G.U.R.I. 30 novembre 2021 n. 285), è divenuta vigente l’attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.
Nell'evidenziare gli incentivi alle rinnovabili elettriche e al biometano, le norme per le nuove formule di autoconsumo, la disciplina per l’individuazione delle aree idonee per l’installazione di impianti, si segnala in particolare l'art. 26, ove si prevede per i progetti di edifici di nuova costruzione ed i progetti di ristrutturazioni rilevanti degli edifici esistenti l’obbligo dell’l'utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento, secondo i principi minimi di integrazione di cui all'Allegato III di tale normativa.
Tali disposizioni, sempre in base all’art. 26 di tale nuova disposizione, si applicano agli edifici che rientrano nella definizione di beni culturali (Parte seconda del D.Lgs 42/2004), nonchè gli edifici di cui all’art. 136, comma 1, lettere b) e c) (ville, giardini e parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del D.Lgs 42/2004, che si distinguono per la loro non comune bellezza, i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici) nonchè quelli specificamente individuati come tali negli strumenti urbanistici, solo ove non incompatibili con i suddetti vincoli. L'inosservanza dell'obbligo comporta il diniego del rilascio del titolo edilizio; viene previsto che non sono soggette all'obbligo le costruzioni negli edifici destinati a soddisfare esigenze meramente temporanee e nel caso di impossibilità tecnica di adeguare gli impianti.