Sono in corso di esame alla Camera dei Deputati tre proposte di legge che intervengono tutte in materia di equo compenso per lo svolgimento di attività professionali, modificando ed ampliando le attuali disposizioni di legge; i disegni di legge tuttavia divergono sotto diversi profili.
Il DDL 2192 si applica a tutte le attività professionali che vengo formalizzate in convenzioni, e le cui clausole sono unilateralmente predisposte o applicate dal cliente e sono svolte in favore di imprese bancarie e assicurative, nonché di imprese che hanno alle proprie dipendenze più di 60 lavoratori o hanno ricavi annui superiori a 10 milioni di euro.
Il DDL 1979 si applica a «qualsiasi rapporto professionale avente ad oggetto le prestazioni di un avvocato e di qualsiasi altro professionista», e ciò a prescindere dal fatto che la prestazione trovi fondamento in convenzioni ed a prescindere dal carattere unilaterale o meno della fonte dalla quale si ricava la pattuizione del compenso.
Il DDL 301, infine, ha una portata ancora più ampia, applicandosi a tutti i rapporti professionali senza alcuna eccezione, innovando l'art. 2233 del Codice Civile ed attribuendo pieno valore ed efficacia al parere di congruità dell’Ordine territoriale.