Con la pubblicazione nella G.U.R.I. 5 ottobre 2020 n. 246 dei due DM Sviluppo Economico del 6 agosto 2020 recanti "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus" e "Requisiti delle asseverazioni per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus" prende definitivamente il via il Superbonus 110%
Con il primo DM vengono definiti i requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi che beneficiano delle agevolazioni, nonché i massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento.
In particolare, sui massimali di costo si stabilisce che per gli interventi di cui all’art. 119 del D.L. 34/2020 nonché per gli altri interventi che prevedano la redazione dell’asseverazione da parte del tecnico abilitato, devono essere rispettati i criteri di cui all'allegato A del DM; si specifica altresì, nel medesimo allegato, che sono ammessi alla detrazione gli oneri per le prestazioni professionali relativi agli interventi, alle Attestazioni di prestazione Energetica nonché per l’asseverazione, da calcolarsi in base ai valori massimi del DM Giustizia 17/06/2016 concernente i parametri per i compensi per le opere pubbliche.
Con il secondo DM si definisce le modalità di trasmissione e del relativo modulo delle asseverazioni da trasmettere ad Enea. In particolare, l’asseverazione può avere ad oggetto gli interventi conclusi o uno stato di avanzamento delle opere per la loro realizzazione, nella misura minima del 30 per cento del valore economico complessivo dei lavori preventivato, ed è redatta secondo i moduli allegati al DM.