Tale nuovo regolamento aggiorna e modifica il precedente regolamento ANAC sul precontenzioso del 5 ottobre 2016, con modifiche e integrazioni rese necessarie, alla luce di quanto emerso nel corso della operatività della norma.
La procedura per tali istanze è pressoché analoga alla precedente, ma sono state apportate alcune modifiche sostanziali, e , rispetto al testo precedente, in particolare, è stato soppresso il riferimento ai “soggetti portatori di interessi collettivi costituiti in associazioni o comitati”, restringendo la possibilità solamente alle parti individuate nella procedura di appalto.
Ad oggi, pertanto, l'istanza per la risoluzione delle controversie potrà essere proposta solo “su iniziativa della stazione appaltante o di una o più delle altre parti”, eliminando quindi poter attivare tale procedimento anche a altri soggetti interessati a sindacare vizi o illegittimità presenti in una gara di appalto.