Giovedì 1 giugno la Camera dei Deputati ha approvato la conversione del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. Il provvedimento passa ora all'esame dell'altro ramo del Parlamento con sostanziali novità, in particolare in tema di contenzioso di appalti pubblici ed ANAC.
Tali disposizioni di fatto sostituiscono la previsione, volta a regolare il potere di adottare raccomandazioni vincolanti da parte dell'ANAC di cui al comma 2 dell'articolo 211, abrogato dall’art. 123 del D.Lgs 56/17, recante disposizioni integrative e correttive del Codice dei contratti pubblici.
Viene ora apportata una modifica all’articolo 211 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016), in materia di pareri di precontenzioso dell'ANAC, inserendo i commi 1-bis e 1-ter a tale articolo.
In particolare, con il comma 1-bis si legittima l’ANAC ad agire in giudizio per l’impugnazione dei bandi, degli altri atti generali e dei provvedimenti relativi ai contratti di rilevante impatto di qualsiasi stazione appaltante, qualora ritenga che violino le norme in materia di contratti pubblici.
Il comma 1-ter prevede che l’ANAC adotti un parere motivato avverso un provvedimento di una stazione appaltante, ritenuto viziato da gravi violazioni delle disposizioni del Codice, entro sessanta giorni dalla notizia della violazione. Nel parere motivato dell’ANAC devono essere indicati specificatamente i vizi di legittimità riscontrati; il medesimo comma 1-ter prevede altresì che se la stazione appaltante non si conforma al parere motivato dell’ANAC, entro il termine assegnato dall’ANAC, e comunque entro il limite massimo di sessanta giorni dalla trasmissione del parere, l’ANAC ha la facoltà, entro i successivi trenta giorni, di presentare ricorso presso il giudice amministrativo.
Con il comma 1 quater, infine, viene prevista per l'ANAC la possibilità, con proprio regolamento, di individuare i casi o le tipologie di provvedimenti in relazione ai quali esercita i predetti poteri; occorrerà pertanto, anche successivamente alla pubblicazione di tale legge, attendere i regolamenti che verranno emanati dall'ANAC per rendere attuative tali nuove norme.


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