
FAQ_Procedure di verifica e controllo
L’inosservanza dell’obbligo formativo costituisce illecito disciplinare ai sensi dell’art. 7 comma 1 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 e ai sensi dell’art. 9 del Codice Deontologico.
L’art. 9 del Codice Deontologico approvato dal CNAPPC nella seduta del 3 febbraio 2021, prevede:
La mancata acquisizione dei crediti formativi professionali (CFP) minimi, nel triennio di riferimento, comporta di regola, ferma restando la autonoma valutazione del Consiglio di Disciplina, l’irrogazione delle seguenti sanzioni:
- avvertimento nel caso di mancata acquisizione fino ad un massimo di 6 CFP;
- censura nel caso di mancata acquisizione compresa tra 7 e 18 CFP;
- sospensione per giorni 15 nel caso di mancata acquisizione compresa tra 19 e 24 CFP;
- sospensione per giorni 25 nel caso di mancata acquisizione compresa tra 25 e 36 CFP;
- sospensione per giorni 40 nel caso di mancata acquisizione pari o superiore a 37 CFP;
Il Professionista sanzionato in sede disciplinare per il mancato adempimento dell’obbligo di formazione e aggiornamento è comunque tenuto ad assolvere tale obbligo per il periodo cui si riferisce la sanzione, entro il triennio formativo successivo.
Gli Architetti che non hanno ancora assolto l’obbligo formativo possono essere trasferiti ad altro Ordine territoriale, fermo restando l’obbligo di regolarizzare la propria posizione; l’eventuale debito formativo sarà comunicato all’Ordine territoriale ricevente.
Sì, a fronte dell’avvenuta erogazione della sanzione deontologica per mancato adempimento agli obblighi formativi, l'iscritto, sarà tenuto a recuperare i crediti formativi professionali mancanti entro il triennio successivo, come specificato nel Regolamento all’art. 4.
Ai sensi dell'art. 41, comma 2 del Codice deontologico "gli illeciti disciplinari condotti secondo l'intenzione e la recidività costituiscono aggravanti e motivo di inasprimento della sanzione"; ne deriva che qualora l’iscritto inadempiente agli obblighi formativi non abbia provveduto a recuperare i CFP mancanti nel triennio successivo, il Collegio di Disciplina, nell’ambito del procedimento disciplinare, valuta la recidiva mediante un aggravio della sanzione (Art. 9 del Codice Deontologico).
Le Linee Guida prevedono un'unica verifica a fine triennio, pertanto, nei confronti dell'iscritto che si cancella dall'Albo prima della fine del triennio in corso non verrà avviata alcuna segnalazione al Consiglio di Disciplina.
Si, l’iscritto che si reiscrive ad un Ordine territoriale, a seguito di precedente cancellazione, dovrà conseguire i cfp dell’eventuale debito formativo maturato negli anni di iscrizione precedenti alla cancellazione fatta salva l'ipotesi in cui la reiscrizione sia effettuata decorsi cinque anni solari dalla data di cancellazione. In tale ultima ipotesi, gli iscritti dovranno conseguire i cfp del triennio di riferimento senza beneficiare del primo anno di esenzione.
Nel caso in cui un architetto si riscriva entro 5 anni all’Ordine, dopo un periodo di cancellazione, gli verrà riconosciuto un esonero di 6 mesi solo se la reiscrizione avviene nel secondo semestre dell’anno solare.
In caso di reiscrizione oltre 5 anni l’obbligo formativo va considerato per l’intero triennio senza esonero alcuno e senza riporto del debito pregresso.