
FAQ_Autocertificazioni
L’Autocertificazione è una procedura attraverso la quale l’iscritto può comunicare all’Ordine una richiesta di credito, per aver partecipato alle attività formative o eventi, previsti nelle Linee Guida del CNAPPC all’art. 6.7. Il sistema delle autocertificazioni riguarda solo ed esclusivamente le attività che rientrano nelle casistiche di cui all’art. 6.7 delle Linee Guida e che non siano state svolte e, conseguentemente, accreditate da un Ordine.
Come riportato al punto 6.7 delle Linee Guida, gli iscritti provvedono direttamente nella propria anagrafe formativa richiedendo al proprio Ordine attraverso autocertificazione i cfp ottenuti per le seguenti attività/eventi formativi che non siano stati svolti da un Ordine territoriale:
- corsi abilitanti anche di aggiornamento come individuati al punto 1 se organizzati da organismi pubblici regionali, statali o comunque da questi accreditati e non organizzati dal Sistema Ordinistico;
- le attività di cui al punto 5.3 delle Linee Guida: Master universitario di I e II livello, assegni di ricerca, dottorato di ricerca, scuole di specializzazione e corsi di perfezionamento universitari, seconda o ulteriore laurea purché in materie attinenti alle aree tematiche di cui al punto 3;
- le attività di cui al punto 5.4, lettere b), c), f), g), i) delle Linee Guida:
- mostre, fiere, visite ed altri eventi assimilabili (lettera b) punto 5.4;
- monografie, articoli, saggi scientifici o di natura tecnico-professionale (lettera c) punto 5.4;
- premi e menzioni per la partecipazione a concorsi a concorsi di progettazione (lettera f) punto 5.4
- brevetti nell’ambito dell’architettura e del disegno industriale (lettera g) punto 5.4;
- attività di Tutor, Coordinatore e Responsabile dei Tirocini professionali (lettera i) punto 5.4;
- attività non definite nei precedenti punti, nel rispetto dei principi delle presenti linee guida, individuate dai singoli Ordini Territoriali tramite motivata delibera che definirà i relativi CFP per ciascuna attività e le modalità di accreditamento (massimo 10 CFP nel triennio);
- le esercitazioni e mobilitazioni di protezione civile di cui al punto 5.2.2;
- attività formativa svolta all’estero (punto 6.5);
- attività formativa degli enti pubblici nei confronti dei propri dipendenti o dei dipendenti di altri enti pubblici, solo nel caso in cui non siano stati attivati specifici accordi/protocolli d’intesa previsti al punto 5.5.;
- corsi o seminari organizzati da Enti pubblici di chiara valenza formativa, quali Ministeri, Regioni, ENEA, CNR (inerenti le aree tematiche) e che non abbiano sottoscritto una convenzione con il CNAPPC;
- corsi o eventi organizzati e accreditati da altri Ordini e Collegi sul territorio nazionale (ad esempio l’Ordine degli Ingegneri, il Collegio dei Geometri, ecc..), solo nel caso in cui non sia stato richiesto preventivo accreditamento secondo quanto previsto al punto 6.1.
L’iscritto si assume piena responsabilità della registrazione e dei documenti allegati nell’ambito dell’autocertificazione stessa.
Sì, ma la richiesta dovrà essere presentata entro sei mesi in cui è stata svolta e solo per le seguenti casistiche:
- attività formativa svolta all’estero (corsi e seminari svolti all’estero, organizzati da istituzioni, enti e altri soggetti comunitari ed extracomunitari);
- attività formativa degli enti pubblici nei confronti dei propri dipendenti o dei dipendenti di altri enti pubblici, solo nel caso in cui non siano stati attivati specifici accordi/protocolli d’intesa previsti al punto 5.5.;
- corsi o seminari organizzati da Enti pubblici di chiara valenza formativa, quali, ad esempio, Ministeri, Regioni, ENEA, CNR (inerenti le aree tematiche) e che non abbiano sottoscritto una convenzione con il CNAPPC;
- corsi o eventi organizzati esclusivamente da altri Ordini\Collegi professionali e da questi accreditati, solo nel caso in cui non sia stato richiesto preventivo accreditamento. Per tali situazioni, gli iscritti potranno richiedere al proprio Ordine di valutare la validità del corso e di attribuire a quest’ultimo il relativo credito formativo.
Sì, ma la richiesta dovrà essere presentata entro sei mesi in cui è stata svolta e solo per le seguenti casistiche:
- partecipazione attiva di iscritti a gruppi di lavoro e commissioni di studio promosse dagli Ordini territoriali, Consulte/Federazioni, CNAPPC, sportelli di consulenza presso l’Ordine a titolo gratuito (se non registrati già dall’Ordine);
- partecipazione ad attività particolari quali mostre, fiere ed altri eventi assimilabili inerenti le aree tematiche di cui al punto 3 delle Linee Guida;
- articoli e saggi scientifici o di natura tecnico-professionale, monografie o altra pubblicazione;
- premi e menzioni per la partecipazione a concorsi di progettazione;
- brevetti nell’ambito dell’architettura e del disegno industriale;
- attività di Tutor, Coordinatore e Responsabile dei Tirocini professionali;
- esercitazione e mobilitazioni di Protezione Civile
Sì, ciascun Ordine territoriale vigila sull’effettivo adempimento dell’obbligo formativo da parte degli iscritti nelle modalità e con i tempi ritenuti più opportuni.
Si precisa che al punto 6.7 delle Linee Guida si prevede la possibilità di ricorrere tramite autocertificazione ad una richiesta di credito anche per corsi o eventi già seguiti per l’attività formativa degli enti pubblici nei confronti dei propri dipendenti o dei dipendenti di altri enti pubblici, solo nel caso in cui non siano stati attivati specifici accordi/protocolli d’intesa previsti al punto 5.5.
La verifica delle richieste di autocertificazione è in capo all’Ordine territoriale che può valutare in autonomia se attribuire o meno i crediti formativi richiesti dall’iscritto in conformità ai requisiti richiesti dalla Linee Guida.