FAQ_Crediti formativi professionali

Come previsto al punto 4 delle Linee Guida, l’iscritto ha l’obbligo di acquisire 60 cfp nel triennio di cui almeno 12 cfp derivanti da attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo sui temi della deontologia, delle discipline ordinistiche, dell’etica e legalità nella professione.
Il periodo di valutazione dell’aggiornamento continuo è, esclusivamente, il triennio, in quanto non esiste più un numero minimo di cfp da acquisire annualmente.

Come previsto al punto 4 delle Linee Guida è ammesso riportare eventuali crediti maturati in eccesso da un triennio al triennio successivo, con un limite massimo di 40 cfp (eventuali crediti eccedenti, oltre i 12 cfp, in materia di discipline ordinistiche verranno riportati al triennio successivo come crediti su temi della deontologia, ma con un massimo di 8 cfp). Non è possibile riportare eventuali crediti eccedenti oltre i 15 cfp per le attività rientranti nel punto 5.4.

Sì, come previsto al punto 4 delle Linee Guida, ciascun iscritto all’Ordine ha l’obbligo di acquisire 12 crediti formativi nel triennio sui temi della deontologia, delle discipline ordinistiche, dell’etica e legalità nella professione.
Al CNAPPC ed agli Ordini territoriali è riservata in via esclusiva l’organizzazione dell’offerta formativa sui temi della deontologia, delle discipline ordinistiche, dell’etica e legalità nella professione, come specificato al punto 6.2 delle Linee Guida.

Come previsto al punto 4 delle Linee Guida, per i soggetti che si iscrivono ad un Ordine territoriale per la prima volta (prima iscrizione all’Albo) l’obbligo formativo decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello dell’iscrizione, con la possibilità di riconoscimento degli eventuali crediti formativi maturati nel periodo intercorrente fra la data di iscrizione all’Albo e l’inizio dell’obbligo formativo.

Sì, per i neoiscritti all’Albo nel primo anno del triennio formativo (ad esempio 2023), è prevista la riduzione di 1/3 dei crediti formativi da raggiungere, pertanto sarà necessario acquisire, entro la scadenza del triennio, 40 cfp anziché 60 cfp.
Analogamente per i neoiscritti all’Albo nel secondo anno del triennio formativo (ad esempio 2024), è prevista la riduzione di 2/3 dei crediti formativi da raggiungere, pertanto sarà necessario acquisire, entro la scadenza del triennio, 20 cfp anziché 60 cfp.

Per verificare i crediti formativi maturati, l’iscritto deve accedere alla piattaforma telematica sulla formazione continua, predisposta dal CNAPPC.
Per la registrazione al portale è necessario fare l’Accesso Centralizzato ai Servizi.

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