
FAQ_Crediti formativi professionali
Come previsto al punto 4 delle Linee Guida, l’iscritto ha l’obbligo di acquisire 60 cfp nel triennio di cui almeno 12 cfp derivanti da attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo sui temi della deontologia, delle discipline ordinistiche, dell’etica e legalità nella professione.
Il periodo di valutazione dell’aggiornamento continuo è, esclusivamente, il triennio, in quanto non esiste più un numero minimo di cfp da acquisire annualmente.
Come previsto al punto 4 delle Linee Guida è ammesso riportare eventuali crediti maturati in eccesso da un triennio al triennio successivo, con un limite massimo di 40 cfp (eventuali crediti eccedenti, oltre i 12 cfp, in materia di discipline ordinistiche verranno riportati al triennio successivo come crediti su temi della deontologia, ma con un massimo di 8 cfp). Non è possibile riportare eventuali crediti eccedenti oltre i 15 cfp per le attività rientranti nel punto 5.4.
Sì, come previsto al punto 4 delle Linee Guida, ciascun iscritto all’Ordine ha l’obbligo di acquisire 12 crediti formativi nel triennio sui temi della deontologia, delle discipline ordinistiche, dell’etica e legalità nella professione.
Al CNAPPC ed agli Ordini territoriali è riservata in via esclusiva l’organizzazione dell’offerta formativa sui temi della deontologia, delle discipline ordinistiche, dell’etica e legalità nella professione, come specificato al punto 6.2 delle Linee Guida.
Si, gli iscritti che hanno acquisito nel corso del triennio più di 12 cfp sui temi della deontologia possono vedersi riconoscere tali ulteriori crediti nel triennio successivo ma con un massimo di 8 cfp.
Come previsto al punto 4 delle Linee Guida, per i soggetti che si iscrivono ad un Ordine territoriale per la prima volta (prima iscrizione all’Albo) l’obbligo formativo decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello dell’iscrizione, con la possibilità di riconoscimento degli eventuali crediti formativi maturati nel periodo intercorrente fra la data di iscrizione all’Albo e l’inizio dell’obbligo formativo.
Sì, per i neoiscritti all’Albo nel primo anno del triennio formativo (ad esempio 2023), è prevista la riduzione di 1/3 dei crediti formativi da raggiungere, pertanto sarà necessario acquisire, entro la scadenza del triennio, 40 cfp anziché 60 cfp.
Analogamente per i neoiscritti all’Albo nel secondo anno del triennio formativo (ad esempio 2024), è prevista la riduzione di 2/3 dei crediti formativi da raggiungere, pertanto sarà necessario acquisire, entro la scadenza del triennio, 20 cfp anziché 60 cfp.
In caso di trasferimento di un iscritto, l’Ordine territoriale verifica la situazione formativa e la trasmette all’Ordine ricevente.
Per verificare i crediti formativi maturati, l’iscritto deve accedere alla piattaforma telematica sulla formazione continua, predisposta dal CNAPPC.
Per la registrazione al portale è necessario fare l’Accesso Centralizzato ai Servizi.