
FAQ_Procedure di autorizzazione degli eventi formativi
Il DPR 137/2012 prevede che l’autorizzazione degli eventi formativi organizzati da soggetti diversi dagli Ordini territoriali, consiste nell’atto con cui il CNAPPC, previo parere favorevole vincolante del Ministero vigilante, autorizza un soggetto pubblico o privato a proporre e realizzare interventi di formazione di cui all’art. 7 del DPR 137/2012.
Sì, l’iscritto è libero di acquisire cfp anche partecipando ad eventi formativi organizzati da altri Ordini degli Architetti PPC.
Il conferimento dei crediti formativi compete esclusivamente all’Ordine che organizza gli eventi stessi e non agli Ordini a cui appartengono i partecipanti.
Sì, l’accreditamento dell’attività svolta all’estero può essere richiesto all’Ordine tramite autocertificazione sulla piattaforma.
è possibile accreditarla tramite autocertificazione solo nel caso in cui si tratti di attività formativa svolta all’estero ai sensi del punto 6.5. delle Linee Guida.
Le Linee Guida, infatti, prevedono la possibilità di autocertificare l’attività formativa svolta all’estero con l’obiettivo di consentire, anche ai colleghi che lavorano all’estero, di poter adempiere all’obbligo di aggiornamento professionale continuo.
Nel caso in cui non si trattasse di attività svolta all’estero necessiterebbe della procedura di accreditamento prevista dalle Linee guida al punto 6.3 in quanto l’università, italiana o straniera, è da considerarsi un ente terzo.
No, l’attività lavorativa non è riconosciuta come forma di aggiornamento professionale, per cui essa non può concorrere all’acquisizione di crediti formativi.
Ai sensi del punto 5.3. delle Linee Guida per Master universitario di I e II livello, assegni di ricerca (minimo di 1 anno), dottorato di ricerca, scuole di specializzazione e corsi di perfezionamento universitari, seconda o ulteriore laurea purché in materie attinenti alle aree tematiche di cui al punto 3 possono essere attribuiti 30 cfp (con esclusione dei crediti in deontologia, discipline ordinistiche, etica e legalità nella professione) per l’intero corso anche se diviso in moduli o annualità.
Nel caso che le sopra descritte attività non prevedano esame finale potranno essere riconosciuti 15 CFP ad avvenuta dimostrazione della frequenza annuale, previa verifica da parte dell’Ordine territoriale, anche in caso di corsi che prevedano più di una annualità.
No, non c’è alcuna relazione tra i CFU e i CFP.