
FAQ_Esoneri
Sì, il Consiglio dell’Ordine, su domanda motivata e documentata dell’interessato, può deliberare di esonerare l’iscritto, per almeno un anno, dallo svolgimento dell’attività formativa nei seguenti casi:
- maternità, paternità, adozione e affidamento;
- malattia grave, infortunio, che determinino l’interruzione dell’attività professionale anche parziale;
- altri casi di documentato impedimento derivante da cause di forza maggiore e situazioni di eccezionalità;
- docenti universitari a tempo pieno (ordinari, associati, ricercatori), iscritti nell’elenco speciale, ai quali è precluso l’esercizio della libera professione (Legge n. 382/1980).
Gli iscritti che non esercitano la professione neanche occasionalmente, non sono tenuti a svolgere l’attività di aggiornamento professionale continuo. Al tal fine gli aventi titolo devono presentare all’Ordine territoriale, per l’attività di verifica di competenza del medesimo, una dichiarazione nella quale l’iscritto, sotto la propria personale responsabilità, sostenga di:
- non essere in possesso di partita IVA, personale o societaria, né soggetto al relativo obbligo in relazione ad attività rientranti nell’oggetto della professione;
- non essere iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza, né soggetto al relativo obbligo;
- non esercitare l’attività professionale neanche occasionalmente e in qualsiasi forma (sia in forma di libero professionista che di dipendente).
Per gli architetti l’obbligatorietà formativa cessa al compimento del 70° anno di età.
Nell’ipotesi di raggiungimento del 70° anno di età, in qualsiasi momento del triennio, l’iscritto sarà esonerato dall’obbligo formativo per tutto il triennio.
Sì, l’iscritto sarà esonerato dall’attività formativa per 24 mesi (pari a 32 più 8 CFP indipendentemente dalla scadenza del triennio), ivi compresi i crediti in materia di deontologia, discipline ordinistiche, etica e legalità nella professione.
E’ previsto il riconoscimento contestuale di maternità e paternità.
E’ prevista la possibilità di esonero per tutti coloro che non esercitano la professione, neanche occasionalmente, solo nei casi in cui dichiarino di:
- non essere in possesso di partita IVA, personale o societaria, né soggetto al relativo obbligo in relazione ad attività rientranti nell’oggetto della professione;
- non essere iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza, né soggetto al relativo obbligo;
- non esercitare l’attività professionale neanche occasionalmente e in qualsiasi forma (sia in forma di libero professionista che di dipendente).
Secondo le vigenti Linee Guida non è previsto l'esonero per chi lavora all'estero.
In relazione all’obbligo di aggiornamento continuo è previsto il riconoscimento dell’attività formativa svolta all’estero inviando al proprio Ordine territoriale, tramite autocertificazione sulla piattaforma telematica, apposita richiesta corredata da ogni documentazione utile a valutare la conformità dell’attività formativa svolta con quanto previsto dalla Linee Guida (a titolo esemplificativo: i programmi dell’attività formativa, i costi di partecipazione, i docenti, e l’attestato di frequenza).
Sì, ad eccezione dei docenti universitari a tempo pieno (ordinari, associati, ricercatori) che siano iscritti nell’Elenco speciale istituito all’interno dell’Albo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 della Legge n. 382/1980, a fronte della incompatibilità tra docenti universitari a tempo pieno ed esercizio della libera professione (cfr. da ultimo circolare CNAPPC 66/2018).
Ai sensi del punto 7 delle Linee Guida “gli iscritti provvedono direttamente, nella propria anagrafe formativa, a richiedere sulla piattaforma al proprio Ordine, l’esonero per l’obbligo formativo”. Ne deriva che, anche nel caso dei docenti universitari a tempo pieno, iscritti nell’Elenco speciale istituito all’interno dell’Albo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 della Legge n. 382/1980, l’esonero può avvenire solo su richiesta dell’interessato.
No, non possono essere esonerati, fatti salvi i casi specificati al punto 7 delle Linee guida.