Con il DPCM 3 novembre 2020 (in GURI n. 275 del 4.11.2020) sono state aggiornate dal Governo le disposizioni attuative per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, che si applicano fino al 3 dicembre 2020.
Nelle misure generali del DPCM, per le Pubbliche Amministrazioni ( e quindi anche per gli Ordini) permane l’obbligo di adottare il protocollo di cui all'allegato 12 al DPCM 3 novembre 2020 (Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali).
In base all’art. 5, comma 3 del DPCM 3 novembre 2020 viene innovato il principio che il lavoro agile è incentivato con "le percentuali più elevate possibili" e quindi anche superiori al 50% del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità, ma compatibilmente con le potenzialità organizzative e l’effettività del servizio erogato; dovrà inoltre prevedersi, in base all’art. 5, comma 4 del medesimo DPCM, una differenziazione dell’orario di ingresso del personale.
Si segnalano differenziazioni tra Regioni, legate, a seconda dei casi, a scenari di elevata o massima gravità (zona arancione o rossa) definite dalle ordinanze del Ministero della Salute ai sensi degli art. 2 e 3 del DPCM 3 novembre 2020, che impongo di valutare e verificare disposizioni più restrittive, che potranno essere emesse autonomamente anche dalle singole Regioni.