La ricostruzione dei territori colpiti da terremoto rientra nelle materie della "protezione civile" e del "governo del territorio", che appartengono alla competenza legislativa concorrente dello Stato e delle Regioni.
Perciò lo Stato, nel regolare tale ricostruzione, non può prescindere dalla preventiva intesa con i presidenti delle Regioni interessate ed è costituzionalmente illegittima la norma che invece dell'intesa richiede un semplice parere.
Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la Sentenza n. 246 depositata oggi (relatore Giovanni Amoroso). Con la stessa sentenza, in considerazione dell'esigenza di continuità dell'azione del commissario straordinario, la Corte ha fatto salvi gli effetti utili dell'azione amministrativa già posta in essere per la situazione emergenziale.