Il Sole 24Ore Edilizia e Territorio 
11 ottobre 2016
Giuseppe Latour

 

Il tema è stato sollevato dal Gruppo di lavoro «Ingegneria forense», guidato dal consigliere Andrea Gianasso, che nella circolare spiega come «in molte vertenze il professionista può essere gravemente penalizzato dalle norme che, nella realizzazione di opere pubbliche o private, regolano la responsabilità solidale tra l'impresa, il professionista e gli altri soggetti coinvolti (committente, progettisti, impresa, fornitori, ufficio direzione lavori, collaudatori, manutentori, responsabili per la sicurezza)».

Il documento spiega meglio la questione. Nel nostro ordinamento (articoli 2055 e 1292 del Codice civile) in materia di risarcimento del danno, ove esistano più corresponsabili, «il danneggiato ha la facoltà di rivolgere le sue pretese risarcitorie, per l'intero, anche ad un solo soggetto – che sarà quasi certamente quello più forte patrimonialmente – il quale avrà poi diritti di regresso sugli altri soggetti coobbligati in proporzione alle loro rispettive quote di responsabilità». In pratica, per facilitare la vita al danneggiato, questo non deve inseguire tutti coloro che gli hanno procurato un danno.

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