Il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori (CNAPPC) ritiene condivisibili gli obiettivi di riduzione dei tempi amministrativi, di rafforzamento dell’efficacia dell’azione degli enti locali e di miglioramento della certezza del diritto contenuti nella proposta di revisione del Codice dei Beni culturali.
Ritiene, altresì, che questa revisione, in tema di autorizzazione paesaggistica, debba rientrare in una definizione organica aggiornata delle procedure amministrative e di strumenti quali i Piani Paesaggistici per una valutazione del loro impatto nel bilanciamento tra interesse pubblico e interesse privato, in riferimento alle prescrizioni di tutela dei beni paesaggistici, allo scopo di garantire la funzione sociale del paesaggio.
È questa in sintesi la posizione espressa dal CNAPPC nel corso della recente Audizione sulla revisione del Codice dei Beni culturali alla quale ha partecipato, davanti alle Commissioni Ambiente e Cultura del Senato, il Consigliere Anna Buzzacchi, responsabile del Dipartimento Patrimonio culturale, ambiente e sostenibilità.
Per il CNAPPC va sottolineata la criticità della presenza eterogenea dei Piani Paesaggistici approvati dalle Regioni e, pertanto, la difficoltà di attribuzione ai poteri locali del potere di espressione del parere in conformità agli stessi Piani, senza l’espressione di parere preventivo da parte della Soprintendenza.
“Viene da domandarsi - è stato sottolineato - perchè il Piano Paesaggistico non venga valorizzato come elemento di orientamento nella pianificazione dei territori in modo che possa crearsi la condizione per introdurre anche lo strumento del silenzio-assenso”.
Altra considerazione riguarda l’introduzione della Direttiva EPBD (Case Green) che rende necessaria l’armonizzazione del quadro normativo vigente per conciliare transizione energetica e paesaggio – ambiente e paesaggio - nozioni che vanno tenute distinte: l’ambiente presuppone un concetto fisico legato a quello di ecosistema mentre il paesaggio ha una dimensione percettiva, etica, relazionale”.
Per quanto riguarda la necessaria semplificazione va rilevato che essa senza strumenti idonei può creare complicazione applicativa. In questo quadro per il CNAPPC deve trovare posto anche la regolamentazione delle funzioni delle Commissioni locali del paesaggio per evitare scelte arbitrarie e meramente soggettive, in assenza di una chiara normativa di riferimento e di indicazioni in grado di definire la loro attività, prevedendone una composizione competente ed un adeguato riconoscimento di compenso.
In allegato la Memoria.
Roma, 27 marzo 2025