Dovendo questa Amministrazione procedere alla predisposizione di un bando per un concorso di progettazione, in un unico grado ed a procedura aperta, di un polo scolastico nel territorio comunale, si pone una problematica relativa ad un aspetto del bando stesso.
Precisato che l’Amministrazione intende porre a base della procedura concorsuale i documenti assimilabili ad un progetto preliminare, procedendo all’affidamento al vincitore del concorso della progettazione preliminare, nonché delle fasi successive di progettazione definitiva ed esecutiva dell’opera, l’aspetto in questione riguarda i requisiti da richiedere per la partecipazione al bando.
In particolare si pone il problema se sussista o meno l’ obbligo di distinguere i requisiti per la partecipazione al concorso, dai requisiti per l’affidamento successivo degli incarichi di progettazione.
Il dubbio che si pone è se facendo coincidere i requisiti non si restringa eccessivamente l’accesso al concorso, compromettendo lo spirito dello stesso, volto comunque a selezionare il “miglior progetto”.
Viceversa, chiedendo requisiti diversi per l’accesso al concorso e poi per l’incarico di progettazione, si può prospettare il rischio di una minore affidabilità del vincitore per quanto riguarda l’affidamento dell’incarico di progettazione, oltre che allungare i tempi di aggiudicazione.
In fase di bozza del bando i requisiti sono stati distinti, dando l’eventuale possibilità al vincitore, avente i requisiti per la partecipazione al concorso ma sprovvisto dei requisiti per l’affidamento successivo, di associarsi mediante le forme previste dal Codice degli Appalti (raggruppamento temporaneo, ATI, avvalimento etc.) con soggetti aventi i requisiti, successivamente all’espletamento della procedura concorsuale.
Si chiede un parere al riguardo.