Il Sole 24Ore Edilizia e Territorio 
26 gennaio 2016
Mauro Salerno

Basta meline in conferenza di servizi. Le riunioni tra amministrazioni per l’autorizzazione di opere e interventi sul territorio dovranno svolgersi in tempi certi, privilegiando lo scambio di documenti via mail e senza più poteri di veto, magari azionabili semplicemente ritardando all’infinito il rilascio di un parere indispensabile a un progetto. Incluse le valutazioni di impatto ambientale, che ora ricadono nel perimetro del silenzio-assenso. La nascita di una conferenza di servizi semplificata, senza riunioni fisiche, da concludere entro 60 giorni per gli interventi minori;  l’introduzione del silenzio assenso per le opere sottoposte a Via e per i nullaosta paesaggistici, insieme all’inversione dell’onere di ricorso al Consiglio dei ministri, in caso di dissenso da parte di un ente di tutela (vedi box in basso) sono le misure più innovative contenute nel decreto destinato a rivoluzionare l’assetto delle conferenze dei servizi, all’interno del pacchetto dei provvedimenti di riforma della Pa.

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Autorizzazione paesistica, tempi stretti e niente più inerzia. La procedura per il nulla osta applicherà le regole generali della Conferenza di servizi: 60 giorni per chiudere e silenzio-assenso

Il Sole 24Ore Edilizia e Territorio 
26 gennaio 2016
A.A.

Anche quando serve un'autorizzazione paesaggista (su beni privati, dunque, situati in aree sottoposte a relativo vincolo), si applicano le (nuove) regole generali sulla Conferenza di servizi (si veda il servizio sopra). E cioè la procedura semplificata (e accelerata) in via ordinaria e il silenzio-assenso in caso di mancata emanazione dei pareri degli enti preposti entro il termine fissato dalla Pa procedente.

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Conferenza di servizi più veloce, via libera al decreto

edilportale.com 
25 gennaio 2016
Paola Mammarella

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Ci saranno tre tipi di conferenza di servizi:

- istruttoria, per l’esame degli interessi pubblici coinvolti nella realizzazione di un intervento o nella costruzione di un’opera;

- decisoria, da avviare nel caso in cui, per avviare un’attività siano necessari più pareri;

- preliminare, da convocare nei casi complessi per l’esame del progetto preliminare e la raccolta di indicazioni utili a redigere il progetto definitivo.

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