ingenio-web.it
18 ottobre 2017

 

Non bastano le dimissioni a sollevare dalle responsabilità il direttore dei lavori, in caso di abuso edilizio. Egli, per evitare di essere coinvolto, deve assolutamente indicare chiaramente che il motivo delle dimissioni sono i disaccordi con la committenza. In caso contrario, il direttore dei lavori risponde delle opere realizzate in difformità dal titolo abilitativo.Non bastano le dimissioni a sollevare dalle responsabilità il direttore dei lavori, in caso di abuso edilizio. Egli, per evitare di essere coinvolto, deve assolutamente indicare chiaramente che il motivo delle dimissioni sono i disaccordi con la committenza. In caso contrario, il direttore dei lavori risponde delle opere realizzate in difformità dal titolo abilitativo.L'importante principio è stato emesso dalla Corte di Cassazione nella sentenza 46477/2017 dello scorso 10 ottobre, che ha confermato la sentenza di condanna per due direttore dei lavori in concorso di colpa con il committente. (...)

 

vai alla pagina web di ingenio-web.it con il testo dell'articolo

 

Mappa del sito