Il Sole 24Ore Edilizia e Territorio
24 aprile 2015
Giuseppe Latour

 

L'offerta economicamente più vantaggiosa diventa la regola, anche grazie alla nascita dell'albo nazionale dei componenti delle commissioni giudicatrici, tenuto dall'Anac. Mentre il prezzo più basso diventa l'eccezione: sarà addirittura vietato nei bandi di servizi ad alta intensità di manodopera, inclusi quelli per i servizi di progettazione. La riforma appalti riordina con decisione anche la materia dei criteri di aggiudicazione. Puntando a correggere le distorsioni mostrate dal vecchio Codice. E sottolineando che i servizi andranno distinti in maniera forte dai lavori. 

La questione viene affrontata, in larga parte, dal criterio inserito alla lettera m) del testo base dei relatori (riforma appalti: testo del Ddl delega e approfondimenti). Qui si impone "l'utilizzo, per l'aggiudicazione degli appalti pubblici e delle concessioni, del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, misurata sul miglior rapporto qualità/prezzo". Il criterio del prezzo più basso diventa, così, residuale. Nel nuovo Codice andranno regolati espressamente i casi nei quali è consentito farvi ricorso; per tutti gli altri andranno selezionate le offerte con un più alti livello qualitativo. In questo modo si punta a marginalizzare il fenomeno dei continui ribassi di gara eccessivi, caratteristico degli ultimi anni e oggetto di continue proteste sia dei progettisti che delle imprese. 

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