Il Dipartimento Protezione Civile, struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri è il solo soggetto deputato dallo Stato per la mobilitazione e coordinamento di tutte le risorse nazionali utili ad assicurare assistenza alla popolazione in caso di grave emergenza.

Con la L. n. 225 del 24 febbraio1992 il Dipartimento diventa il punto di raccordo del Servizio Nazionale della protezione civile, con compiti di indirizzo, promozione e coordinamento dell’intero sistema.

Le strutture operative che costituiscono il sistema della protezione civile sono: le forze armate italiane,le forze di polizia italiane,la Croce Rossa Italiana (CRI),il Servizio Sanitario Nazionale (SSN),i gruppi di ricerca scientifica,le associazioni di volontariato.

Il Dipartimento, operando in stretto raccordo con le Regioni e le Province autonome, si occupa di tutte le attività volte alla previsione e alla prevenzione dei rischi, al soccorso e all’assistenza delle popolazioni colpite da calamità, al contrasto e al superamento dell’emergenza.

L’emergenza mette a sistema 14 funzioni. I nostri tecnici operano solo nell’ambito della Funzione 9: Censimento danni a persone e cose.

L’emergenza è una condizione che richiede professionalità, motivazioni, specifiche abilitazioni e capacità operative intervenendo in scenari devastati. Non basta il titolo professionale.

I tecnici impiegati sono specialisti qualificati con il compito del rilievo del danno e valutazione della agibilità. Tale compito non ha alcuna valenza di verifica sismica o strutturale ma unicamente per valutare le condizioni di abitabilità dell’immobile.

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