"Il D.L. n. 1 del 24 gennaio 2012, come converito nella L. 24 marzo 2012 n. 27 ha abrogato tutte le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico. Al Capo III di detto D.L., l’art. 9, c.2  precisa :  “Ferma restando l’abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante”.

Il comma 4 del summenzionato articolo 9 del D.L., come convertito, precisa, altresì: "Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito,  nelle forme  previste  dall'ordinamento,  al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere  noto  al cliente il grado di complessità  dell'incarico,  fornendo  tutte  le informazioni utili circa  gli  oneri  ipotizzabili  dal  momento  del conferimento fino alla  conclusione  dell'incarico  e  deve altresì indicare i dati della polizza  assicurativa  per  i  danni  provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso  la  misura del compenso è previamente resa nota al cliente con in preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando  per  le  singole  prestazioni  tutte  le  voci  di  costo, comprensive  di  spese, oneri e contributi."

In ossequio al disposto dell’art. 2233 del C.C. e degli artt. 635 e 636 del C.p.C. permane la competenza degli organismi di rappresentanza delle professioni regolamentate, anche in base a quanto recentemente riscontrato dall'Autorità Garante della concorrenza e del mercato con la chiusura dell'istruttoria I781 nei confronti degli Ordini di Roma, Firenze e Torino. 

Il CNAPPC, a fronte delle modifiche normative, ha inserito nel codice deontologico la necessità, al momento del ricevimento della commessa, della stesura di idoneo contratto d’opera, rafforzando l’adempimento con la previsione di tale obbligo entro le norme di deontologia, col duplice intento di contenere l’enorme contenzioso afferente la specifica materia e, obbedendo a una norma di civiltà, stabilire in maniera chiara e inequivoca ruoli e obblighi che, nella vaghezza normativa del passato, hanno dato luogo a un contenzioso enorme non più percorribile per i tempi biblici della giustizia civile.

Successivamente alla approvazione della L. 27/2012, è stato emanato il D.M. 140/2012, noto come “decreto parametri”, in vigore dal 23 agosto 2012. 

Sorvolando per ovvi motivi di brevità sull’iter che ha condotto all’elaborazione delle nuove modalità di determinazione dei compensi va detto che esse discendono da una serie di parametri base.

Il primo è il valore dell’opera “V”: il secondo è il valore percentuale “P”, sempre uguale qualsiasi sia il tipo di prestazione; il terzo è il grado di complessità “G” i cui valori riflettono la differente complessità delle varie prestazioni (ad esempio la progettazione di una strada piuttosto che quella di un ospedale); infine la sommatoria delle aliquote della tab. Z2 che di fatto sono le effettive prestazioni svolte dal professionista per lo svolgimento del suo incarico.

Per la determinazione dei compensi professionali in sede di giudizio in base al summenzionato D.M. 140 occorre fare riferimento ai seguenti elementi:

V = costo economico delle singole categorie componenti dell’opera (es. lavori edili, strutture, impianti… etc.)

P = valore percentuale relativo all’importo delle singole categorie componenti l’opera;

G = complessità della prestazione (valore compreso fra un minimo e un massimo);

Q = specificità della prestazione (ad esempio, progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori…. etc.)

Il costo delle prestazioni è dato da: C P = V x G x Q x P.

A eccezione del parametro “P” gli altri (G e Q) sono facilmente desumibili dalle tabelle allegate al D.M., mentre il parametro “V” (valore dell’opera) è dato dal preventivo di progetto o dal consuntivo dei lavori oppure può essere determinato attraverso tabelle ministeriali esistenti riportanti i valori unitari delle opere".

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