Il Sole 24Ore
16 febbraio 2015
Donato Antonucci

 

La Cassazione mette un freno alla compravendita di immobili abusivi. Con un recente cambio di orientamento i giudici hanno sancito la nullità senza eccezioni degli atti di trasferimento dei beni, bloccando la possibilità di evitare la nullità con dichiarazioni anche non veritiere

Per contrastare l’abusivismo, gli articoli 40 e 17 della legge 47/1985 (il secondo dei due poi trasfuso nell’articolo 46 del testo unico n. 380/2001), sanciscono la nullità degli atti giuridici aventi ad oggetto diritti reali relativi ad edifici, o loro parti, nel caso in cui la parte alienante non indichi gli estremi del titolo abilitativo o della concessione in sanatoria, oppure non alleghi copia della domanda di condono.

Entrambe le norme, però, offrono una scialuppa di salvataggio: se la mancata indicazione o allegazione negli atti al momento della stipula non è dipesa dalla insussistenza del titolo abilitativo, i documenti mancanti possono essere confermati anche da una sola delle parti con un atto successivo, che contenga la menzione omessa o il documento mancante, «purché sia redatto nella stessa forma del precedente». Quindi, nel caso di compravendita, con un ulteriore atto pubblico.

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