Da anni la Rete Professioni Tecniche affronta il delicato tema di un Piano di prevenzione sismica, all’interno del quale fondamentale è l’attività di monitoraggio che anticipa la possibilità di intervento, poiché consente di conoscere lo stato di salute dei fabbricati e come esso si evolve nel tempo. E’ ormai passato qualche anno da quando la RPT ha redatto il Piano di prevenzione del rischio sismico. In questi giorni le professioni tecniche hanno approvato un aggiornamento del testo che contiene le novità relative al sismabonus, uno strumento che consente finalmente ai privati di aumentare il livello di sicurezza delle proprie costruzioni. Riteniamo necessario aggiungere a questo alcune norme prescrittive. Ad esempio individuare un tempo prefissato per redigere la certificazione statica dei fabbricati che poi, come già accade col certificato di classe energetica, andrà a far parte della documentazione relativa all’immobile all’atto della compravendita. Altro elemento fondamentale è stabilire un termine entro il quale fabbricato dovrà essere obbligatoriamente coperto da assicurazione, il cui premio ovviamente dipenderà dal livello di sicurezza sismica. La RPT proverà a far inserire questi ed altri in occasione del processo di conversione in legge del cosiddetto decreto “Rilancio” o, in alternativa, nell’ambito del prossimo decreto “Semplificazione”.

Ecco, in sintesi, gli emendamenti proposti:

- Entro 3 ANNI tutti gli edifici privati devono essere dotati del certificato di idoneità statica integrato dalla classificazione del rischio sismico (DM 65/2017) Ciò consentirà di dare maggior valore agli immobili adeguati alle norme antisismiche, stimolando l’interesse del mercato ad intervenire.

- Obbligo immediato alla redazione della Classificazione del rischio sismico secondo DM 65/2017 nei casi di compravendita degli immobili o di affitto, sulla scorta di quanto già obbligatorio in tema di Attestato di Prestazione Energetica.

- Entro 7 ANNI dalla data di pubblicazione del Decreto di approvazione del Regolamento di cui al successivo p.to 5, obbligo alla stipula di una assicurazione sui danni procurati agli edifici dagli eventi sismici, con un costo, fissato dallo Stato, modulato sull’esito della Classificazione del rischio sismico secondo DM 65/2017.

- Entro i tre anni successivi all’entrata in vigore dell’obbligo di assicurazione lo Stato non risarcirà più i danni procurati agli edifici ed alle attività causati dagli eventi sismici.

- Con regolamenti attuativi a cura della presidenza del Consiglio, sentiti il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, saranno disciplinate le regole per definire i contenuti e le modalità del fascicolo digitale, da introdurre come obbligo nel nuovo Testo unico delle Costruzioni, e delle polizze assicurative di cui al p.to 3.

- I costi e le spese da sostenersi per le attività di cui ai commi 1,2 e 5 nonché per il monitoraggio ai fini della sicurezza degli edifici, saranno soggetti agli incentivi detti “sismabonus” di cui all’art. 16 del D.L. n. 63 convertito con modificazioni della Legge 3/8/2013 n. 90.

La RPT auspica che la politica comprenda finalmente la necessità di avviare questo Piano e che approvi il documento da essa elaborato, anche perché risulterà a costo zero per lo Stato.

Roma, 28 maggio 2020

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