Il Sole 24Ore 
18 aprile 2017
Angelo Busani, Elisabetta Smaniotto

 

Solo dal 2012, e cioè dall’entrata in vigore della legge 183/2011 (quella che ha introdotto le società tra professionisti, Stp), è lecito che l’attività di progettazione di ingegneria civile, interamente rientrante nell’attività professionale tipica dell’ingegnere e dell’architetto, sia svolta, oltre che da questi professionisti (individualmente o nella forma della studio associato), anche da una società tra professionisti (Stp) o da una società di ingegneria, e cioè dalla società disciplinata dapprima dalla legge 109/1994 e poi dal Dlgs 163/2006 e oggi dal Dlgs 50/2016. 

Anteriormente all’entrata in vigore della legge 183/2011, la società di ingegneria poteva bensì effettuare attività di progettazione e direzione dei lavori, ma solo nell’ambito dei «lavori pubblici» e non in dipendenza di committenze private.

Sono queste le conclusioni cui giunge la Cassazione nella sentenza 7310 del 22 marzo 2017.

Per suffragare questa decisione, la Cassazione ha ripercorso tutto l’iter normativo che ha avuto a oggetto le società di ingegneria, iniziato con la legge 183/1976 e poi proseguito con le leggi 92/1979 e 17/1981, le quali consentirono la costituzione di società di ingegneria (nelle due forme cosiddette del commercial e del consulting engineering), così parzialmente abrogando il divieto, di cui alla legge 1815/1939, di esercizio in forma societaria delle professioni ordinistiche.

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