“Solo in Italia  è concesso alle Pubbliche amministrazioni  di bandire un concorso che non sia finalizzato all’individuazione del migliore progetto e del professionista a cui affidare la progettazione esecutiva. Per superare questa criticità, il decreto correttivo, di cui condividiamo l’impostazione globale, dovrebbe stabilire in modo più chiaro che le fasi successive della progettazione devono essere affidate al vincitore del concorso, eliminando l’opzione alternativa dell’affidamento interno di progetti che riguardano opere di particolare interesse architettonico.” 

“Ci auguriamo anche che la reintroduzione dell’appalto integrato venga limitata soltanto agli appalti i cui progetti definitivi siano  stati approvati prima  del 18 aprile 2016, data di  entrata in vigore del nuovo codice dei contratti e quindi ai soli casi in cui l’interruzione di una procedura avviata possa produrre il rischio di perdere dei finanziamenti.  Ciò in quanto siamo  convinti che, superata la fase transitoria, una norma che persegue l’obiettivo di rilanciare la centralità del progetto, deve imporre  senza alcun tentennamento l’affidamento dei lavori solo a fronte di un progetto esecutivo.”

Così Rino La Mendola, Vicepresidente del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori e coordinatore del Dipartimento Lavori pubblici.

“Per quanto riguarda, invece, l’intera articolazione della prima bozza del  decreto, non possiamo che ribadire di essere soddisfatti in quanto essa recepisce molte delle osservazioni degli architetti italiani. Tra queste, l’obbligatorietà del “decreto Parametri” che, ristabilendo regole certe per il calcolo dei corrispettivi da porre a base di gara, impedirà che le stazioni appaltanti continuino a sottostimare gli importi dei Servizi di Architettura e Ingegneria, mortificando, così i più elementari principi della trasparenza”.

“Positivo, per il Consiglio Nazionale anche il notevole alleggerimento del numero di elaborati necessari per partecipare ad un concorso, attribuendo solo al vincitore (e non a tutti i partecipanti) l’onere di raggiungere il livello di progetto di fattibilità  tecnica ed economica, entro sessanta giorni dalla proclamazione.  Ciò, unitamente alle sopra citate modifiche necessarie per garantire l’affidamento della progettazione esecutiva al vincitore della procedura concorsuale, può concretamente rilanciare  il concorso quale migliore strumento per garantire l’esecuzione di opere pubbliche di qualità.” 

“Positivo anche il divieto per le stazioni appaltanti di subordinare la corresponsione dei corrispettivi spettanti ai professionisti  al finanziamento dell’opera e di affidare servizi di architettura e ingegneria a fronte di forme di sponsorizzazione o di semplice rimborso. Ciò  scongiurerà il rischio che venga mortificata la qualità delle prestazioni professionali, elemento essenziale per  garantire la qualità delle opere pubbliche e per superare il fenomeno delle varianti in corso d’opera  e delle incompiute.”

“L’augurio è quello  - conclude La Mendola  - che il nuovo Codice, con le modifiche introdotte dal decreto correttivo, ci faccia finalmente compiere un vero e proprio salto di qualità  lungo il percorso per  rilanciare concretamente il progetto  di qualità al centro del processo di esecuzione delle opere pubbliche e per aprire il  mercato dei lavori pubblici ai giovani professionisti di talento  e, in generale, alle strutture professionali medio piccole che, nel nostro Paese, rappresentano la stragrande maggioranza del settore”.

Roma, 17 febbraio 2017

Mappa del sito