Nella Gazzetta Ufficiale n. 237 del 4 ottobre 2021 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’Interno 2 settembre 2021 recante i “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a) , punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.

Le disposizioni, che entreranno in vigore il 4 settembre 2022, si applicano ai luoghi destinati ad ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva, ed alle attività che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili.

Si evidenzia, in particolare, che le misure di gestione della sicurezza antincendio sono necessarie in luoghi di lavoro ove sono occupati almeno 10 lavoratori, luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori e luoghi di lavoro che rientrano nell’allegato I al DPR 151/2011.

 

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