Con il Decreto-Legge 1 aprile 2021, n. 44 (in G.U.R.I. 1 aprile 2021 n. 79) sono state individuate nuove misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici.

Viene previsto che dal 7 al 30 aprile alle regioni e province autonome che si collocano nella cosiddetta zona gialla si applicano le misure stabilite per la zona arancione. Il Consiglio dei ministri con specifica deliberazione può stabilire deroghe alla “unificazione” delle zone gialla e arancione, in ragione dell’andamento dell’epidemia dello stato di attuazione del piano strategico nazionale dei vaccini con particolare riferimento alle persone anziane e alle persone fragili.

Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, nelle regioni e province autonome collocate in zona arancione è consentito, in ambito comunale, lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5:00 e le ore 22:00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni quattordici sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. Tale spostamento non è consentito nelle zone rosse. Per quanto non previsto dal decreto legge si applicano le disposizioni stabilite dal Dpcm del 2 marzo 2021.

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