Con il Decreto-Legge 9 febbraio 2017, n. 8, (in G.U.R.I. 9 febbraio 2017 n. 33) sono stati pubblicati nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.
I ventidue articoli integrano e modificano alcuni provvedimenti contenuti nel decreto legge sul terremoto n. 189 del 2016. In particolare
- sugli interventi di immediata esecuzione cambiano i termini per presentare i documenti all’ufficio speciale per la ricostruzione, non più entro 60 giorni dal provvedimento che disciplina i contributi per la ricostruzione privata, ma entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dell’avvio dei lavori, e comunque non oltre la data del 31 luglio 2017;
- per le scuole, un nuovo comma prevede di predisporre ed approvare piani finalizzati ad assicurare il ripristino  nei comuni ove risultano edifici scolastici distrutti o danneggiati a causa degli eventi sismici, prevedendo, per gli interventi funzionali alla realizzazione di tali piani per le nuove scuole una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara.
- cambia il limite dei 30 incarichi per ciascun professionista, prevedendo che gli interventi di ricostruzione leggera non rientrano nel computo di tale limite, escludendo anche l’attività di redazione della scheda Aedes dal numero degli incarichi.

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