Con la Legge 15 dicembre 2016, n. 229, è stato definitivamente convertito il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 recante: "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016."
Il decreto legge è stato adottato al fine di fronteggiare l'emergenza derivante dal sisma del 24 agosto 2016; a motivo del reiterarsi degli eventi sismici nel mese di ottobre 2016, è stato adottato il decreto legge n. 205 del 2016, il cui contenuto, a seguito delle modifiche inserite al Senato, è confluito nella legge predetta.
L'ambito di applicazione della legge (art. 1) include non solo i comuni elencati negli allegati 1 e 2 alla legge, ma anche altri comuni in cui si siano verificati danni causati dagli eventi sismici , qualora venga dimostrato il nesso di causalità diretto tra i danni e gli eventi sismici.
L'articolo 5 elenca i criteri che  devono essere applicati al processo di ricostruzione; sono individuate le tipologie di intervento e danno conseguenti agli eventi sismici, che possono beneficiare di contributi fino alla copertura integrale delle spese occorrenti. L'articolo disciplina poi la concessione e la fruizione dei finanziamenti agevolati, che rappresentano la modalità con cui sono erogati i contributi destinati ad interventi destinati alla riparazione/ricostruzione di edifici, al rimborso di danni a beni/prodotti delle attività economiche e alla delocalizzazione di imprese.
L'articolo 7 individua le finalità dei contributi per la riparazione o la ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici, mentre l'articolo 8 prevede una procedura specifica, anche in deroga alla normativa vigente, per l'avvio di interventi di immediata riparazione, a favore degli edifici che hanno riportato danni lievi.
L'articolo 9 disciplina la concessione di contributi per i beni mobili danneggiati. L'articolo 10 esclude le unità immobiliari collabenti, fatiscenti ovvero inagibili, non utilizzabili a fini residenziali o produttivi nei Comuni interessati dagli eventi sismici, dalla possibilità di accedere ai contributi per la ricostruzione. L'articolo 11 disciplina l'attuazione degli interventi di ricostruzione o ripristino dei centri storici e dei centri e nuclei urbani e rurali.
L'articolo 14 disciplina la procedura per la programmazione, la progettazione e la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, la riparazione e il ripristino degli edifici pubblici, nonché sui beni del patrimonio culturale.
L'art. 34 prevede infine che gli incarichi di progettazione e di direzione dei lavori di ricostruzione possano essere conferiti dai privati esclusivamente a professionisti iscritti in un apposito elenco speciale.

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